L'articolo 522 del Codice Civile, rubricato "Devoluzione nelle successioni legittime", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 522 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 522 del Codice Civile:
"Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571 . Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse".
Articolo 522 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore ha inteso stabilire la prevalenza della rappresentazione sull'accrescimento, assicurando in questo modo che l'eredità venga mantenuta nell'ambito della "famiglia" (da intendersi in senso lato) del rinunziante, oppure, in subordine, del defunto.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 522 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 522 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
"La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 maggio 2012, n. 8021
"In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 settembre 2000, n. 12575
"L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della "vocatio" il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ.".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 20 agosto 1980, n. 4948
"Il fenomeno della rappresentazione (art. 467 c.c.) – per il quale, nelle ipotesi di cui all'art. 468 dello stesso codice, i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità – si verifica anche nel caso in cui tale ascendente rinunci all'eredità, giacchè la regola secondo cui, in caso di rinunzia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse fa salvo il diritto di rappresentazione".