L'articolo 521 del Codice Civile, rubricato "Retroattività della rinunzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 521 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 521 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 521 c.c. "Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato".
Comma 2 dell'art. 521 c.c. "Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile , salve le disposizioni degli artt. 551 e 552".
Articolo 521 del Codice Civile: commento e spiegazione
Così come previsto nel caso di accettazione dell'eredità, anche la possibilità di rinunzia assicura la continuità nella titolarità dei beni ereditari tra defunto e suoi eredi.
Ciò significa che la rinuncia ha un effetto retroattivo per il quale il chiamato all'eredità che abbia deciso di rinunciarvi, viene considerato come se non fosse ma stato chiamato.
Il principio è analogo a quello già menzionato nel caso dell'accettazione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 521 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 521 c.c.
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 19 dicembre 2022, n. 37064
"Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 12 aprile 2022, n. 11832
"In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo".
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871
"Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 18 aprile 2019, n. 10908
"Nella vigenza della disciplina del processo tributario dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica, con la conseguenza che, dopo la morte del contribuente in pendenza del giudizio, il chiamato all'eredità può produrre personalmente l'atto di rinuncia di cui all'art. 521 c.c., allo scopo di dimostrare la propria estraneità ai debiti del "de cuius", compresi quelli tributari".
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 30 marzo 2018, n. 13639
"Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento".
Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 10 aprile 2017, n. 9225
"L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 settembre 2008, n. 23543
"Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica".
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 11 aprile 1984, n. 2331
"Verificatasi l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi; in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente".