L'articolo 520 del Codice Civile, rubricato "Rinunzia condizionata, a termine o parziale", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 520 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 520 del Codice Civile:
"E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte".
Articolo 520 del Codice Civile: commento e spiegazione
In virtù del principio semel heres, semper heres, la rinuncia all'eredità, come l'accettazione, non può essere parziale o sottoposta a condizione o termine.
La ragione è da ricercarsi nel fine di voler tutelare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici ed evitare dubbi sul soggetto che assuma la qualità di erede
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 520 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 520 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15663
"L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 ottobre 1991, n. 11634
"Ai sensi dell'art. 519 cod. civ. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all' eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 maggio 1967, n. 1026
"La rinuncia all'eredita, fatta in esecuzione di una precedente convenzione e dietro corrispettivo, non puo ritenersi compiuta sotto condizione e, pertanto, ad essa e inapplicabile l'art. 520 cod.civ., il quale sancisce la nullita della rinuncia all'eredita fatta sotto condizione".