L’art. 52 della Costituzione è inserito nella Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo IV, “Rapporti politici”.
All’art. 52 della Costituzione viene stabilito che la difesa della Patria è un dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio, nei limiti stabiliti dalla legge.
L’ordinamento delle Forze armate, inoltre, deve essere informato al principio democratico.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 52 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 52 della Costituzione:
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
Art. 52 della Costituzione: commento e spiegazione semplice
Il dovere di difendere la Patria è stabilito costituzionalmente, all’art. 52.
Bisogna chiarire sin da subito che questo articolo va letto in combinato disposto con l’art. 11 della Costituzione ove è espressamente stabilito che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Nel nostro ordinamento, con legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 238 e successivamente dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è stata disciplinata l’obiezione di coscienza.
Sulla base di queste disposizioni, un soggetto può rifiutarsi di utilizzare le armi e svolgere servizio militare dedicandosi al servizio civile.
A opera della legge 23 agosto 2004, n. 226 è stata infine sancita la sospensione del servizio di leva dal 1° gennaio 2005.
Casistica giurisprudenziale
Alcune interessanti sentenze in tema di obiezione di coscienza.
Corte di Cassazione, Sezione L, sentenza del 16 febbraio 2023, n. 4838
“In tema di contribuzione figurativa, l'art. 12 della l. n. 772 del 1972, "ratione temporis" applicabile – ove è tra l'altro previsto che coloro i quali, "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", siano stati condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la "domanda di cui al precedente art. 2", dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile -, va interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta si riferisce a tutti i "condannati" per reati militari determinati da motivi di obiezione di coscienza, a prescindere dal fatto che la pena sia stata o meno interamente espiata al momento di entrata in vigore della legge medesima; ne consegue che la presentazione della predetta domanda è "conditio sine qua non" per l'equiparazione del periodo di sofferta detenzione al servizio militare effettivo e, in via di derivazione, per il riconoscimento del beneficio dell'accredito contributivo”.
Corte di Cassazione, Sezione L, ordinanza del 9 giugno 2022, n. 18626
“In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo, in tale contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva un atto di persecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da CGUE, sentenza 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Shepherd contro Germania, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della pena”.
Corte di Cassazione, sez. civile, ordinanza dell’8 gennaio 2021, n. 102
“Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come "obiezione assoluta" ( c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello")”.