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18 Febbraio 2024
17:00

Art. 519 c.c. “Dichiarazione di rinunzia”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 519 c.c., rubricato "Dichiarazione di rinunzia", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VII del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 519 c.c. “Dichiarazione di rinunzia”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 519 del Codice Civile, rubricato "Dichiarazione di rinunzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 519 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 519 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 519 c.c. "La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni".

Comma 2 dell'art. 519 c.c. "La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente".

Articolo 519 del Codice Civile: commento e spiegazione

Così come l'istituto dell'accettazione (ex art. 470 c.c.), anche la rinuncia all'eredità necessita di un'apposita dichiarazione.

Il formalismo è giustificato in ragione della rilevanza dell'atto che si intende compiere e dall'esigenza di garantire i terzi, portando così a conoscenza le sorti dell'eredità.

La forma è prescritta dalla legge, a pena di nullità e per cui, ove non rispettate, la rinuncia si intende invalida.

Ugualmente, si ritiene nulla la rinuncia compiuta prima dell'apertura della successione, perchè confliggente con i divieto di patti successori.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 519 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 519 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927
"Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 19 dicembre 2022, n. 37064
"Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
"La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 10 settembre 2021, n. 24524
"In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore – in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo".

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871
"Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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