L'articolo 518 del Codice Civile, rubricato "Separazione riguardo agli immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 518 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 518 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 518 c.c. "Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo".
Comma 2 dell'art. 518 c.c. "Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori".
Comma 3 dell'art. 518 c.c. "Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche".
Articolo 518 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disposizione descrive le formalità necessarie mediante cui i creditori del de cuius possono ottenere la separazione dei beni immobili del defunto.
Il legislatore intende demandare alla norma anche la disciplina tesa a risolvere eventuali conflitti tra soggetti che vantano iscrizioni e trascrizioni sul medesimo bene.
Ciò opera in deroga al criterio generale della prevenzione al fine di preferire la soddisfazione dei creditori del de cuius in confronto a quelli dell'erede.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 518 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 518 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3 sentenza 23 febbraio 2004, n. 3546
"Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 cod. civ., è un termine di decadenza – e come tale di natura perentoria – della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del "de cuius", né tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 cod. civ., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria)".