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3 Febbraio 2024
15:00

Art. 518 c.c. “Separazione riguardo agli immobili”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 518 c.c., rubricato "Separazione riguardo agli immobili", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VI del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 518 c.c. “Separazione riguardo agli immobili”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 518 del Codice Civile, rubricato "Separazione riguardo agli immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 518 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 518 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 518 c.c. "Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo".

Comma 2 dell'art. 518 c.c. "Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori".

Comma 3 dell'art. 518 c.c. "Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche".

Articolo 518 del Codice Civile: commento e spiegazione

La disposizione  descrive  le formalità necessarie mediante cui i creditori del de cuius possono ottenere la separazione dei beni immobili del defunto.

Il legislatore intende demandare alla norma anche la disciplina tesa a risolvere eventuali conflitti tra soggetti che vantano iscrizioni e trascrizioni sul medesimo bene.

Ciò opera in deroga al criterio generale della prevenzione al fine di preferire la soddisfazione dei creditori del de cuius in confronto a quelli dell'erede.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 518 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 518 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3 sentenza 23 febbraio 2004, n. 3546
"Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 cod. civ., è un termine di decadenza – e come tale di natura perentoria – della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del "de cuius", né tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 cod. civ., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria)".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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