L'articolo 517 del Codice Civile, rubricato "Separazione riguardo ai mobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 517 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 517 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 517 c.c. "Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale".
Comma 2 dell'art. 517 c.c. "La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi".
Comma 3 dell'art 517 c.c. "Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato".
Articolo 517 del Codice Civile: commento e spiegazione
La domanda giudiziale volta alla separazione dei beni mobili dà luogo a un procedimento definito di volontaria giurisdizione.
Durante lo stesso, il giudice interviene non per dirimere un conflitto ma per completare (oppure per perfezionare) un rapporto giuridico che le parti da sole non potrebbero porre in essere.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 517 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 517 c.c.
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 15 maggio 2018, n. 11849
"Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede".