L'articolo 516 del Codice Civile, rubricato "Termine per l'esercizio del diritto alla separazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 516 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 516 del Codice Civile:
"Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione".
Articolo 516 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il termine fissato dalla disposizione è di decadenza e non è prorogabile.
Ciò significa che, qualora decorra inutilmente, si riterrebbe preclusa ogni altra possibilità di chiedere la separazione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 516 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 516 c.c.
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 15 maggio 2018, n. 11849
"Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 23 febbraio 2004, n. 3546
"Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 cod. civ., è un termine di decadenza – e come tale di natura perentoria – della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del "de cuius", né tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 cod. civ., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria)".