L'articolo 515 del Codice Civile, rubricato "Cessazione della separazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 515 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 515 del Codice Civile:
"L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato".
Articolo 515 del Codice Civile: commento e spiegazione
La cessazione della separazione può essere dovuta anche a un'ulteriore motivazione, come la rinuncia dei creditori oppure dei legatari.
Grazie alla norma si intende eliminare il vincolo per l'erede sorgente sui beni interessati dalla separazione e quindi la facoltà di poter disporre degli stessi liberamente.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 515 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 515 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 21 maggio 2014, n. 11272
"Fermi i limiti di legge (arg. ex articolo 515 c.c.) ed il divieto di frazionare, in sede di pignoramento, una cosa principale che costituisca giuridicamente e funzionalmente un unicum ovvero una cosa principale rispetto alla quale la pertinenza risulti inscindibile od indispensabile, ben puo' verificarsi che, gia' in sede di pignoramento, il vincolo venga apposto in modo da escludere il bene pertinenziale, che sia dotato di una propria autonomia funzionale e giuridica (arg. ex articolo 818 c.c., comma 1, ultimo inc.), ovvero da colpire soltanto quest'ultimo (arg. ex articolo 818 c.c., comma 2), purche' cio' risulti dall'atto, operando altrimenti l'articolo 2912 c.c.".