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28 Gennaio 2024
15:00

Art. 514 c.c. “Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 514 c.c., rubricato "Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VI del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 514 c.c. “Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 514 del Codice Civile, rubricato "Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 514 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 514del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 514 c.c. "I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti".
Comma 2 dell'art. 514 c.c. "Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti".
Comma 3 dell'art. 514 c.c. "Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti".
Comma 4 dell'art. 514 c.c. "Restano salve in ogni caso le cause di prelazione".

Articolo 514 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore, nella formulazione di questa norma, ha inteso enfatizzare l'istituto della separazione.

La disciplina, infatti, è tesa a garantire coloro i quali si siano attivati per la tutela dei propri interessi, ovvero i cd. separatisti, rispetto ad altri creditori o legatari che non abbiano fatto lo stesso.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 514 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 514 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 novembre 1977, n. 5134
"La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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