L'articolo 513 del Codice Civile, rubricato "Separazione contro i legatari di specie", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 513 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 513 del Codice Civile:
"I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie".
Articolo 513 del Codice Civile: commento e spiegazione
In virtù del principio secondo cui nessuno possa compiere liberalità, se non libero dai debiti (nemo liberalis nisi libertatus), la norma accorda ai creditori ereditari una preferenza rispetto ai legatari, soggetti passivi della separazione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 513 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 513 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 novembre 1977, n. 5134
"La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo".