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17 Gennaio 2024
17:00

Art. 512 c.c. “Oggetto della separazione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 512 c.c., rubricato "Oggetto della separazione", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VI del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 512 c.c. “Oggetto della separazione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 512 del Codice Civile, rubricato "Oggetto della separazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

La separazione dei beni tra erede e defunto è una forma di tutela concessa ai creditori e ai legatari.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 512 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 512 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 512 c.c. "La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede".

Comma 2 dell'art. 512 c.c. "Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto".

Comma 3 dell'art. 512 c.c. "La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede".

Articolo 512 del Codice Civile: commento e spiegazione

La separazione tutela i creditori ereditari e legatari nell'ipotesi in cui il patrimonio dell'erede sia passivo, evitando loro di concorrere, nella liquidazione dell'asse ereditario, con i creditori personali dell'erede.

Opera tuttavia solo a favore di quei soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 512 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 512 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29252
"A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 luglio 1979, n. 4026
"La regola contenuta nel terzo comma dell'art 11 legge fallimentare secondo cui con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile – ha portata generale e vale sia nel fallimento dell'imprenditore individuale, sia nel fallimento del socio illimitatamente responsabile di una società fallita".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 novembre 1977, n. 5134
"La dichiarazione di fallimento post mortem, ai sensi dell'art 11 della legge fallimentare, comporta il soddisfacimento preferenziale dei creditori del defunto, rispetto ai creditori dell'erede ed ai legatari, ivi compreso il coniuge superstite legatario ex lege di usufrutto, i quali potranno far valere i loro diritti solo nei confronti degli eredi, se ed in quanto il risultato finale della procedura concorsuale possa consentirlo".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 giugno 1971, n. 2007
"La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando la eredita sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiche tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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