L'articolo 511 del Codice Civile, rubricato "Spese", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 511 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 511 del Codice Civile:
"Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità".
Articolo 511 del Codice Civile: commento e spiegazione
All'erede che ha accettato con beneficio di inventario non spetta alcun compenso per l'attività di amministrazione svolta, avendo egli agito anche nell'interesse proprio.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 511 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 511 c.c.
Corte di Cassazione, sezione2, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20531
"Se gli eredi hanno accettato con beneficio di inventario è illegittima la condanna degli eredi in proprio al pagamento delle spese di lite, in quanto il beneficio si estende anche alle spese del giudizio ai sensi dell’articolo 511 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 luglio 2000, n. 9648
"Con lo stabilire che "le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio di inventario sono a carico dell'eredità", l'art. 511 cod. civ. detta, per tali spese, un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 cod. proc. civ., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 maggio 1976, n. 1953
"Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi – per il combinato disposto degli articoli 511 e 754 del codice civile – sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata".