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3 Febbraio 2024
17:00

Art. 510 c.c. “Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 510 c.c., rubricato "Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 510 c.c. “Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 510 del Codice Civile, rubricato "Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 510 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 510 del Codice Civile:

"L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione".

Articolo 510 del Codice Civile: commento e spiegazione

La disposizione trova applicazione solo con riguardo ai chiamati, non all'erede che ha già accettato puramente e semplicemente ovvero a chi abbia rinunciato all'eredità o sia decaduto dal beneficio di inventario.

Scopo dell'istituto è quello di semplificare al massimo le formalità prescritte dalla legge per il beneficio.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 510 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 510 c.c.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 10 maggio 2013, n. 11150
"In tema di imposta di successione, l'art. 510 cod. civ., per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perchè la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000".

Corte di Cassazione, sezione U, ordinanza 7 maggio 2013, n. 10531
"L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. – pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 4 settembre 2008, n, 22286
"In base al disposto dell'art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall'art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l'accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall'accettazione dell'altro chiamato".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 febbraio 1982, n. 782
"Ai sensi dell'art.. 510 cod. civ., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova anche agli altri chiamati, mentre non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia già acquistato la qualità di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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