L'art. 51 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza sulla base di quanto previsto dalla legge. Per raggiungere tale scopo, lo Stato ha il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donna.
Coloro che ricoprono funzioni pubbliche elettive devono avere il tempo necessario per adempierle e devono poter conservare il loro posto di lavoro.
L'art. 51 si trova nella Parte I, Titolo IV, "Rapporti politici".
Art. 51 della Costituzione: testo
Ecco il testo aggiornato dell'art. 51 della Costituzione:
"Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. ((A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini)).
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".
Art: 51 della Costituzione: analisi
L'art. 51 della Costituzione stabilisce che tutti hanno il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo quanto disposto dalla legge.
Art. 51 della Costituzione: comma 1
Al comma 1 dell'art. 51 della Costituzione viene stabilito che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, e i requisiti sono stabiliti dalla legge. Lo Stato, per realizzare questo obiettivo, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.
Art. 51 della Costituzione: comma 2
Al comma 2 dell'art. 51 della Costituzione viene stabilito che per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive la legge può prevedere la parificazione tra cittadini e italiani non appartenenti alla Repubblica.
Art. 51 della Costituzione: comma 3
Al comma 3 dell'art. 51 della Costituzione è disposto che coloro che sono chiamati allo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive hanno diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Essi, inoltre, hanno il diritto di conservare il loro posto di lavoro.
Art. 51 della Costituzione: la modifica e le pari opportunità
La modifica dell’art. 51, primo comma, della Costituzione è stata effettuata con legge costituzionale n. 1 del 2003.
Con tale legge costituzionale è stato integrato l'art. 51, primo comma, ed è stata prevista l’adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.