L'articolo 509 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 509 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 509 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 509 c.c. "Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt.499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere".
Comma 2 dell'art. 509 c.c. "Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili".
Comma 3 dell'art. 509 c.c. "L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari".
Articolo 509 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore, nella formulazione della disposizione, ha inteso tutelare i creditori e i legatari nel caso in cui il beneficio di inventario costituisca per loro un vantaggio.
Per esempio ove l'erede sia oberato di debiti personali, perdendo così ogni interesse al beneficio.
Da ciò deriva, quindi, la possibilità di chiedere la nomina di un curatore, atto che preclude definitivamente la possibilità di accertare la decadenza del beneficio.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 509 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 509 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 2 giugno 1992, n. 6683
"La nomina del curatore dell'eredità accettata con beneficio di inventario, effettuata ai sensi dell'art. 509 cod. civ., priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati, nel lato attivo e passivo, nei rapporti del "de cuius". Pertanto, il curatore nominato non subentra ai predetti eredi nei giudizi in corso e non ha potere di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio a cui non abbia partecipato".