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24 Gennaio 2024
13:00

Art. 509 c.c. “Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 509 c.c., rubricato "Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 509 c.c. “Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 509 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 509 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 509 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 509 c.c. "Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt.499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere".

Comma 2 dell'art. 509 c.c. "Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili".

Comma 3 dell'art. 509 c.c. "L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari".

Articolo 509 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore, nella formulazione della disposizione, ha inteso tutelare i creditori e i legatari nel caso in cui il beneficio di inventario costituisca per loro un vantaggio.

Per esempio ove l'erede sia oberato di debiti personali, perdendo così ogni interesse al beneficio.

Da ciò deriva, quindi, la possibilità di chiedere la nomina di un curatore, atto che preclude definitivamente la possibilità di accertare la decadenza del beneficio.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 509 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 509 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 2 giugno 1992, n. 6683
"La nomina del curatore dell'eredità accettata con beneficio di inventario, effettuata ai sensi dell'art. 509 cod. civ., priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati, nel lato attivo e passivo, nei rapporti del "de cuius". Pertanto, il curatore nominato non subentra ai predetti eredi nei giudizi in corso e non ha potere di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio a cui non abbia partecipato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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