L'articolo 508 del Codice Civile, rubricato "Nomina del curatore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 508 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 508 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 508 c.c. "Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti".
Comma 2 dell'art. 508 c.c. "Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni".
Comma 3 dell'art. 508 c.c. "Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502".
Articolo 508 del Codice Civile: commento e spiegazione
La nomina del curatore dà il via alla liquidazione dell'attivo ereditario che consentirà di soddisfare i legatari e i creditori a seguito del rilascio dei beni da colui che è erede benficiato.
Il procedimento di nomina è un procedimento di volontaria giurisdizione, la competenza è rimessa innanzi al Tribunale del luogo ove sia avvenuta l'apertura della successione.
La liquidazione dell'attivo ereditario da parte del curatore avviene secondo le modalità previste per la liquidazione concorsuale.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 508 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 508 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 giugno 2013, n. 15038
"In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4419
"In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 novembre 1993, n. 11084
"L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".