L'articolo 506 del Codice Civile, rubricato "Procedure individuali", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 506 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 506 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 506 c.c. "Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499".
Comma 2 dell'art. 506 c.c. "I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito".
Comma 3 dell'art. 506 c.c. "Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui".
Articolo 506 del Codice Civile: commento e spiegazione
In pendenza della procedura di liquidazione concorsuale, il legislatore intende assicurare a tutti i creditori ereditari il rispetto della cd. "par condicio creditorum".
Sulla scorta di ciò, questi vengono soddisfatta sulla base del solo stato di graduazione (come definito ex art. 498 c.c.).
Per questa ragione viene previsto che:
- sussiste un divieto di promozione delle procedure esecutive individuali in capo ai creditori ereditari;
- i crediti chirografari vengono sospesi nel corso degli interessi;
- esigibilità dei crediti a termine.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 506 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 506 c.c.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 10 gennaio 2017, n. 299
"La cartella di pagamento con cui l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all’erede, in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non rientra nella previsione dell’art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal comma 3 dell’art. 498 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 aprile 2016, n. 8104
"In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale – accertativo o esecutivo – azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25670
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506 primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".
Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 7 luglio 2005, n. 14282
"In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto gravante sull'eredità accettata con beneficio d'inventario, presupposto per l'obbligo di intervento del fondo è l'esistenza e consistenza del credito risultante da un titolo giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire, non essendo a tal fine idonei lo stato di graduazione formato dall'erede e l'intervento del notaio nella procedura di accettazione con beneficio d'inventario. Tale presupposto precede logicamente l'accertamento dell'insufficienza del patrimonio beneficiato, non precluso dall'impossibilità di un'azione esecutiva individuale "ex" art. 506 cod. civ., atteso che la costante presenza del notaio e le forme previste dalla legge (artt. 498 e ss cod. civ.) consentono l'accertamento di tale insufficienza con garanzie non minori di quelle di un'azione esecutiva conformata all'ordinaria diligenza ed esercitata in modo serio ed adeguato".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 marzo 2001, n. 4704
"In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 cod. civ., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod. civ.".