L'articolo 505 del Codice Civile, rubricato "Decadenza dal beneficio", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 505 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 505 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 505 c.c. "L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario".
Comma 2 dell'art. 505 c.c. "Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500".
Comma 3 dell'art. 505 c.c. "La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari".
Comma 4 dell'art. 505 c.c. "In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari".
Articolo 505 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le ipotesi contemplate dal legislatore sono le uniche per le quali trova applicazione l'elencazione tassativa.
La decadenza non viene a verificarsi ove l'erede abbia pagato i creditori privilegiati oppurre ipotecari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 505 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 505 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247
"In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 agosto 2005, n. 16739
"In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ., cioè l'accettazione con beneficio d'inventario".
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 26 gennaio 2005, n. 1521
"E' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 marzo 2003, n. 3791
"La riassunzione dei giudizi promossi dal "de cuius" e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda commerciale caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 novembre 2001, n, 13862
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in caso di proroga del termine assegnato agli eredi per la liquidazione delle attività ereditarie ex art. 500 cod. civ. – proroga che, in assenza di espressa disposizione contraria, ben può essere dall'A.G. disposta in virtù della regola generale di cui agli artt. 742 e 742-bis cod. proc. civ., nonché della natura non perentoria del termine, desumentesi anche dall'ultimo comma dell'art. 505 cod. civ. secondo cui la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori del defunto e dai legatari -, la mancata partecipazione al procedimento concernente la proroga di soggetti che avevano preso parte al procedimento di assegnazione del termine non dà luogo a nullità per violazione del contraddittorio, ben potendo la parte pretermessa adire il giudice per la revoca o modifica della proroga concessa in sua assenza, stante la non definitività dei provvedimenti concernenti i termini, mentre le altre parti, non verificandosi incapienza, non ne ricevono concreto pregiudizio e non hanno pertanto interesse a dolersene. All'erede accettante con beneficio d'inventario non può pertanto riconoscersi alcuna posizione di diritto soggettivo, sia in ordine alla mancata osservanza da parte degli altri coeredi del termine in questione originariamente assegnato dal giudice che relativamente alla proroga del medesimo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 marzo 2001, n. 4704
"In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 cod. civ., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod. civ.".