L'articolo 504 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione nel caso di più eredi", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 504 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 504 del Codice Civile:
"Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio".
Articolo 504 del Codice Civile: commento e spiegazione
La procedura cui fa riferimento la norma è quella di cui all'artt. 498 e seguenti del Codice Civile, ovverosia la liquidazione concorsuale.
E' il primo erede che agisce ad avere la facoltà di scegliere se procedere con la procedura di liquidazione individuale oppure quella concorsuale.
Per quanto riguarda gli altri coeredi, questi devono essere convocati dal notaio entro il termine fissato per la dichiarazione dei crediti e, a pena l'invalidità della procedura, viene previsto l'obbligo per il primo erede di provvedere al risarcimento eventualmente cagionato agli altri coeredi.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 504 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 504 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 marzo 2012, n. 4972
"In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 cod. civ. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni".