L'articolo 503 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione promossa dall'erede", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 503 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 503 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 503 c.c. "Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti".
Comma 2 dell'art. 503 c.c. "Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura".
Articolo 503 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'erede può avvalersi della liquidazione concorsuale con il fine di limitare la propria responsabilità, e ciò a prescindere dall'opposizione dei creditori (ex artt. 498 e ss. c.c.).
In ogni caso, il pagamento dei creditori non privilegiati preclude la facoltà di cui all'art. 503, comma 1, c.c. e impone all'eredi di proseguire con la procedura di liquidazione individuale.
Al contrario, invece, il pagamento dei creditori ipotecari oppure privilegiati non osta questa stessa facoltà rimessa in capo all'erede.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 503 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 503 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 ottobre 1984, n. 5182
"Ai sensi dell'art. 503 cod. civ., colui che abbia accettato la eredità con il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia ricevuto opposizioni alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 cod. civ., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia".