L'articolo 501 del Codice Civile, rubricato "Reclami", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 501 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 501 del Codice Civile:
"Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo".
Articolo 501 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il reclamo permette sia ai creditori che ai legatari di poter contestare lo stato di graduazione che li esclude oppure che li ammette con un grado diverso, sottoponendo così il controllo giurisdizionale.
I creditori e i legatari devono essere avvistati, poichè possono aver presentato la dichiarazione di credito oppure non aver partecipato alla procedura: in ambedue i casi, hanno diritto a proporre reclamo.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 501 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 501 c.c
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713
"Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 marzo 2012, n. 4972
"In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 cod. civ. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25670
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506 primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".
Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 febbraio 2002, n. 2002
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 501 cod. civ., correttamente instaurati davanti al pretore quale giudice competente per valore al momento della introduzione della domanda ai sensi del previgente art. 778 cod. proc. civ., sono in ogni caso definiti dal tribunale secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 132 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, appunto, devolve a tale organo la competenza in ordine ai procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia dello stesso D.Lgs., essendo da escludere che tra le "disposizioni introdotte dal medesimo decreto", applicabili dal tribunale ai sensi del citato art. 132 (e della lett. b dell'art. 135), rientri l'art. 114, che ha modificato l'art. 778 cod. proc. civ. attribuendo, ora, "al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione" – e quindi ripartendo tra giudice di pace e tribunale – la competenza sui reclami contro lo stato di graduazione".