L'articolo 500 del Codice Civile, rubricato "Termine per la liquidazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 500 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 500 del Codice Civile:
"L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione".
Articolo 500 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'autorità giudiziaria definita dalla norma e a cui spetta la competenza è il Tribunale del luogo presso cui la successione è stata aperta.
Nell'assegnazione del termine, il Giudice può anche provvedere alla fissazione del termine della liquidazione e del termine per la formazione dello stato di graduazione. Questi, su istanza dell'erede, possono anche essere prorogati.
In ogni caso, il mancato rispetto del termine fissato dal giudice determina la decadenza del beneficio di inventario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 500 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 500 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 ottobre 2014, n. 20132
"In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 maggio 2007, n. 10643
"In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine".
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 26 gennaio 2005, n. 1521
"E' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 dicembre 2001, n. 15583
"Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell'eredità beneficiata previsto dall'art. 500 cod. civ. ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge per la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza".
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 500 cod. civ., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 novembre 2001, n. 13862
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in caso di proroga del termine assegnato agli eredi per la liquidazione delle attività ereditarie ex art. 500 cod. civ. – proroga che, in assenza di espressa disposizione contraria, ben può essere dall'A.G. disposta in virtù della regola generale di cui agli artt. 742 e 742-bis cod. proc. civ., nonché della natura non perentoria del termine, desumentesi anche dall'ultimo comma dell'art. 505 cod. civ. secondo cui la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori del defunto e dai legatari -, la mancata partecipazione al procedimento concernente la proroga di soggetti che avevano preso parte al procedimento di assegnazione del termine non dà luogo a nullità per violazione del contraddittorio, ben potendo la parte pretermessa adire il giudice per la revoca o modifica della proroga concessa in sua assenza, stante la non definitività dei provvedimenti concernenti i termini, mentre le altre parti, non verificandosi incapienza, non ne ricevono concreto pregiudizio e non hanno pertanto interesse a dolersene. All'erede accettante con beneficio d'inventario non può pertanto riconoscersi alcuna posizione di diritto soggettivo, sia in ordine alla mancata osservanza da parte degli altri coeredi del termine in questione originariamente assegnato dal giudice che relativamente alla proroga del medesimo".