video suggerito
video suggerito
27 Aprile 2024
9:00

Art. 50 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 50 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini possono presentare petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o anche per esporre necessità comuni.

Art. 50 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Immagine

L'art. 50 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini possono presentare petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o anche per esporre necessità comuni.

L'art. 50 si trova nella Parte I della Costituzione, Titolo IV "Rapporti politici".

Ecco il testo aggiornato dell'art. 50 della Costituzione:

"Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità".

Art. 50 della Costituzione italiana: diritto di petizione

L'art. 50 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di petizione.

Essi possono infatti rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità comuni.

Il diritto di petizione è una delle forme di esercizio della democrazia diretta.

La ratio di tale istituto è ben sintetizzata nella ordinanza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2021, n. 254: "Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedente: O. 85/2009 – mass. 33258).

Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. (Precedenti: O. 39/2019 – mass. 42191; O. 164/2018 – mass. 40096; O. 277/2017 – mass. 39733; O. 256/2016 – mass. 39171; O. 121/2011 – mass. 35556).

La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views