La norma di cui all’art. 5 della Costituzione italiana così recita:
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.
All'art. 5 della Costituzione italiana, dunque, viene enunciato, in primo luogo, il principio in base al quale la Repubblica è una ed è indivisibile.
Viene poi enunciato il principio di decentramento amministrativo: decentrare vuol dire spostare dal centro alla periferia la gestione di una serie di servizi al cittadino per migliorarne l'efficienza.
In base al principio di autonomia, infine, le Regioni e gli enti locali possono gestire, nell'ambito delle loro competenze, una serie di servizi, stabilire entrate e tributi propri, emanare una serie di atti normativi.
Vediamo, di seguito, cosa si intende per autonomia e decentramento e quali sono le autonomie locali.
Spiegazione dell’art. 5 della Costituzione
Ai sensi dell’art.5 della Costituzione sono tracciati i principi di autonomia e decentramento, tipici dello Stato regionale.
Viene cioè stabilito che l'Italia è una e indivisibile, ma sono attribuiti una serie di poteri agli enti locali, volti a migliorare l'efficienza della Pubblica amministrazione.
Il principio di autonomia
Le Regioni e gli enti locali godono di autonomia, in relazione a svariati aspetti:
- Autonomia organizzatoria: Regioni ed enti locali hanno il potere di dotarsi di un’autonoma struttura organizzativa per svolgere al meglio le funzioni che vengono loro affidate.
- Autonomia normativa: Regioni ed enti locali hanno il potere di adottare norme relative all’ambito territoriale entro cui operano. Le Regioni hanno autonomia legislativa, ovvero hanno il potere di approvare leggi regionali nelle materie di loro competenza.
- Autonomia statutaria: gli enti locali e le Regioni possono dotarsi di propri Statuti. Nello Statuto sono contenute le norme relative all’organizzazione dell’ente e al funzionamento dei suoi organi.
- Autonomia finanziaria: gli enti locali e le regioni godono di un certo grado di autonomia finanziaria. La norma di riferimento, sul tema, è in particolare l’art. 119 della Costituzione ove è specificato che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”. Viene inoltre espressamente stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome e applicano tributi ed entrate propri.
Il principio di decentramento
Decentrare vuol dire attribuire l’esercizio di determinate funzioni, che potrebbero essere svolte dagli organi centrali, agli organi periferici.
I motivi che sono alla base del decentramento sono di facile intuizione: lo svolgimento di determinate funzioni a livello centralizzato risulterebbe eccessivamente macchinoso e complesso.
La Riforma del Titolo V della Costituzione italiana
Con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è stato interamente riscritto il Titolo V della Costituzione italiana.
Con la riforma del Titolo V, gli enti locali sono chiamati, in prima istanza, a soddisfare una serie di servizi per il cittadino ed è stata conferita una più ampia autonomia alle Regioni che hanno competenza in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato.
Dopo la Riforma, l'art. 114 Cost. così recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Oggetto di riforma anche l'art. 116 Cost., attualmente oggetto di dibattito in quanto contenente disposizioni in tema di autonomia differenziata.
In omaggio al principio di decentramento amministrativo, attualmente l'art. 118 Cost. così prevede: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Importante la previsione di cui all'art. 119 Cost., anch'essa oggetto di modifica.
Attualmente il testo ufficiale è il seguente: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Come si può ben vedere, ai sensi dell'art. 119 Cost., agli enti locali è conferito un potere fondamentale, ovvero quello di stabilire e applicare tributi ed entrate propri.
Essi, inoltre, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
E' stato poi istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione tra Regioni ed enti locali, con la modifica dell'art. 123 Cost.
L'art. 5 Cost. nei primi 12 articoli della Costituzione
L'art. 5 si trova nei primi 12 articoli della Costituzione che costituiscono i principi fondamentali su cui poggia la nostra società.
Fanno parte dei Principi fondamentali, ad esempio:
- l'art. 1 Cost. che enuncia il principio democratico e il principio lavorista;
- l'art. 2 Cost., che enuncia il principio di solidarietà;
- l'art. 3 Cost., che enuncia il principio di uguaglianza;
- l'art. 4 Cost., che enuncia il principio lavorista;
- l'art. 6 Cost., che enuncia il principio di tutela delle minoranze linguistiche;
- l'art. 7 Cost., che enuncia il principio di laicità dello Stato.
L'art. 5 della Costituzione italiana spiegato ai bambini
All'art. 5 della Costituzione italiana viene stabilito che l'Italia è una e indivisibile.
Nell'ambito della Repubblica italiana, tuttavia, vi sono una serie di enti che hanno una loro autonomia.
Questi enti sono, ad esempio, le Regioni, le Province, i Comuni.
Gli enti locali gestiscono una serie di servizi utili al cittadino, che gli semplificano la vita a livello burocratico: in pratica, quando ci rechiamo al Comune vicino casa, ad esempio, possiamo ottenere facilmente dei documenti che ci servono per una determinata questione.
Casistica giurisprudenziale
Alcune sentenze in tema di autonomia:
- Corte di Cassazione, sez. L, 20 gennaio 2015, n. 849“Se è certamente vero che l'esercizio della potestà regolamentare costituisce anch'esso espressione della autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacità dell'ente di porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione, ed ha trovato anch'esso riconoscimento costituzionale nel nuovo testo dell'articolo 117 Cost., e' tuttavia altrettanto vero che la disciplina delle materie che l'articolo 7 del testo unico delle autonomie locali affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto: cio' vale a dire che il potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento”.
- Corte Costituzionale, sentenza 13 marzo 2019, n. 46:“È dichiarata inammissibile – per carente motivazione e per erroneo presupposto interpretativo – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2018 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, mancando di indicare gli elementi pertinenti dai quali desumere l'asserita alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte; inoltre, diversamente da quanto presupposto dalla ricorrente, la norma censurata non si applica ai "tributi regionali propri", ma soltanto ai tributi regionali "derivati", di fonte statale, per i quali la legge statale può ben sospendere l'esercizio delle facoltà regionali, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2018, n. 135 del 2017 e n. 284 del 2009). Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito di manovre di finanza pubblica possono determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionali, rendendo insufficienti i mezzi finanziari dei quali la stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti; spetta alla Regione ricorrente dedurre e provare l'incidenza della riduzione fiscale sull'equilibrio complessivo del suo bilancio e sullo svolgimento delle proprie funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 127 del 2016 e n. 205 del 2016)”.