L'articolo 499 del Codice Civile, rubricato "Procedura di liquidazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 499 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 499 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 499 c.c. "Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nel lo stato di graduazione previsto dal comma seguente".
Comma 2 dell'art. 499 c.c. "L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti".
Comma 3 dell'art. 499 c.c. "Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari".
Articolo 499 del Codice Civile: commento e spiegazione
La procedura descritta agli artt. 498 e successivi del Codice Civile, ha lo scopo di assicurare la cd. par condicio creditorum. Si tratta della parità di trattamento di tutti i creditori, salvo cause di prelazione come il privilegio, il pegno oppure l'ipoteca.
La procedura concorsuale di liquidazione richiede l'esecuzione di una formalità preliminare: stiamo parlando dell'invito a presentare le dichiarazioni di credito le cui modalità sono descritte all'art. 498 c.c.
Una volta scaduto il termine ivi previsto, l'erede provvederà alla liquidazione dell'attivo ereditario: ovverosia l'alienazione dei beni ereditari con il fine di procurare il denaro necessario a pagare i debiti ereditari.
Terminata l'alienazione, l'erede procede a formare lo stato di graduazione assistito dal notaio.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 499 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 499 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713
"Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458
"La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede".
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa.
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25670
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506 primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".
Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 marzo 2011, n. 4704
"La domanda che il creditore proponga in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito non interrompe (nè sospende) il decorso della prescrizione in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile – a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento – alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell'art. 2943 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 20 maggio 1980, n. 3308
"In tema d'imposta di successione nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, e per il caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, seguita dalla procedura di liquidazione prevista dagli artt 498 e seguenti Cod. civ., l'amministrazione finanziaria non può insinuare nello stato di graduazione della procedura medesima il proprio credito, il quale sorge nei confronti dell'erede, e non integra un debito del de cuius o della massa ereditaria, ma, a tutela delle sue ragioni, può spiegare il controllo sulle operazioni di detta procedura, nonché agire od intervenire per un accertamento giudiziale sui crediti ammessi e sui privilegi riconosciuti, tenuto conto che la situazione delle passività, come comprovata a seguito della definitività di detto stato di graduazione, resta opponibile anche all'amministrazione medesima, al fine della determinazione della base imponibile".