L'articolo 497 del Codice Civile, rubricato "Mora nel rendimento del conto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 497 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 497 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 497 c.c. "L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo".
Comma 2 dell'art. 497 c.c. "Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore".
Articolo 497 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disciplina delineata dal legislatore ha l'obiettivo di evitare le conseguenze dannose che possano sorgere a seguito della costituzione in mora, mirando ad assicurare ai creditori e ai legatari la possibilità di godere di un tempo ragionevole entro cui l'erede debba attenersi alla rendicontazione.
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, infatti, è chiamato ad amministrarla nell'interesse dei creditori. Per questa ragione, l'erede è chiamato al rispetto dell'obbligo di rendicontazione sia dell'amministrazione, sia della liquidazione dei crediti ereditari verso i creditori insoddisfatti.
Decorso inutilmente tale termine, i creditori ereditari possono costituire in mora l'erede: così facendo, questi sarà tenuto a rispondere con i propri beni dei debiti ereditari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 497 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 497 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 luglio 2022, n. 23398
"In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata".
La Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29252
"A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 novembre 1993, n. 11084
"L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 aprile 1993, n. 5067
"La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" e "cum viribus hereditatis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari".