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21 Gennaio 2024
11:00

Art. 496 c.c “Rendimento del conto”: commento e spiegazione semplice

L'art. 496 c.c., rubricato "Rendimento del conto", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 496 c.c “Rendimento del conto”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 496 del Codice Civile, rubricato "Rendimento del conto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 496 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 496 del Codice Civile:

"L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede".

Articolo 496 del Codice Civile: commento e spiegazione

La legge prevede tre modi diversi per il pagamento dei debiti ereditari, ovvero:

  • la liquidazione individuale;
  • la liquidazione concorsuale;
  • il rilascio dei beni ereditari.

Nel caso della liquidazione individuale, così come richiamato dal principio di preferire "qui certat de damno vitando" invece del "qui certat de lucro captando", sono avvantaggiati i creditori rispetto ai legatari.

L'erede, al termine della procedura di liquidazione, ha l'obbligo di rendere conto dell'amministrazione tenuta e di assumere se i creditori e legatari non siano stati pagati per intero.

Anche le somme ottenute dalla vendita dei beni ereditari sono oggetto del rendiconto, così come i pagamenti fatti da legatari e creditori, ma anche le spese e le somme della procedura spettanti all'erede in qualità i creditore del de cuius.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 496 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 496 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 maggio 2007, n. 10643
"In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 novembre 1993, n. 11084
"L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 luglio 1979, n. 3969
"La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilita del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l'usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non da luogo a una Fondazione avente personalita giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensi da vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalita analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresi, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art 462, 698, 699, 796, 979, 1379 cod civ) che fissano limiti all'autonomia privata".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 novembre 1977, n. 4805
"Poiché ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la Competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 novembre 1975, n. 3969
"L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore puo sempre valutarsi pecuniariamente, perche riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art 14 cod proc civ, il quale fa riferimento, ai fini della Competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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