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16 Dicembre 2023
13:00

Art. 495 c.c “Pagamento dei creditori e legatari”: commento e spiegazione semplice

L'art. 495 c.c., rubricato "Pagamento dei creditori e legatari", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 495 c.c “Pagamento dei creditori e legatari”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 495 del Codice Civile, rubricato "Pagamento dei creditori e legatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 495 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 495 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 495 c.c. "Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità".

Comma 2 dell'art. 495 c.c. "Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato".

Comma 3 dell'art. 495 c.c. "Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto".

Articolo 495 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore ha inteso ordinale le modalità entro cui soddisfare i creditori dell'eredità e i legatari. Secondo ciò, quindi, i primi vengono privilegiati rispetto ai secondi dal momento che i creditori evitano un danno patrimoniale, a differenza dei legatari che acquisiscono un vantaggio.

Per i primi infatti viene richiamato il principio del "certat de damno vitando", mentre per i secondi quello "certat de lucro captando".

La liquidazione individuale esaminata nel corso della norma per i creditori ereditari rappresenta una modalità possibile di pagamento dei debiti ereditari cui segue la liquidazione concorsuale, così come previsto ex art. 498 c.c.. e il rilascio di beni ex art. 507 c.c.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 495 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 495 c.c.

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 10 agosto 2021 n. 22571
"In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247
"In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 16 novembre 2016, n. 23350
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25670
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506 primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".

Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 novembre 1993, n. 11084
"L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 1985, n. 1627
"A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell'eredità giacente è tenuto – anche al di fuori della ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli artt. 498 e segg. cod. civ. – a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art.. 495 cod. civ. (richiamato dall'art.. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo poziore, l'inosservanza di quell'ordine comporta l'illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 giugno 1980, n. 3665
"Nel caso di scioglimento di una società di fatto per morte di uno dei soci, il diritto del socio superstite di conseguire la propria quota di beni sociali, dall'erede del socio defunto, non viene meno per il fatto che quest'ultimo, accettando l'eredità con beneficio d'inventario, abbia visto assorbire l'intero ricavato del relictum dall'imposta di successione per avere erroneamente conglobato nell'eredità a lui devoluta la predetta quota".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 febbraio 1974, n. 394
"Il diritto al risarcimento del danno sorge soltanto con il verificarsi concreto di un pregiudizio attuale e solo da tale momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione. Pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dal creditore di minori per l'omessa inclusione nell'inventario di alcuni beni mobili ereditari spettanti ai minori stessi, data l'insufficienza degli altri beni dei debitori a garantire l'integrale soddisfacimento del credito, decorre dalla data di accertamento di tale insufficienza, coincidente con quella della conclusione del relativo processo esecutivo e non dalla consumazione dell'illecito consistente nella suddetta omissione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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