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17 Dicembre 2023
15:00

Art. 494 c.c. “Omissioni o infedeltà nell’inventario”: commento e spiegazione semplice

L'art. 494 c.c., rubricato "Omissioni o infedeltà nell'inventario", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 494 c.c. “Omissioni o infedeltà nell’inventario”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 494 del Codice Civile, rubricato "Omissioni o infedeltà nell'inventario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 494 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 494 del Codice Civile:

"Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti".

Articolo 494 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'erede che accetta con beneficio di inventario è rimesso al rispetto di specifici adempimenti, il cui mancato rispetto determina la decadenza del beneficio di inventario.

L'omissione e la mala fede cui fa riferimento il legislatore è da intendersi sotto l'accezione dolosa.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 494 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 494 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2007, n. 16195
"In tema di successioni "mortis causa", la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 cod. civ., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 agosto 2005, n. 16739
"In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,f anno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ., cioè l'accettazione con beneficio d'inventario".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 agosto 1981, n. 4933
"La morte del soggetto che si sia obbligato ad una determinata prestazione (nella specie, costruzione di villette ed opere di urbanizzazione di un fondo) non costituisce di per sé sola evento che dimostri l'incolpevole impossibilità dell'erede beneficiato di adempiere in tutto o in parte la prestazione a cui si era obbligato il proprio dante causa, dal momento che, da una parte, la semplice maggiore difficoltà della prestazione che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione non esclude la responsabilità per inadempimento, mentre, dall'altra, l'erede, anche beneficiato, è pur sempre responsabile per quei fatti pregiudizievoli per i terzi creditori dell'eredità, verificatisi dopo la morte del de cuius e che siano a lui imputabili".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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