L'articolo 490 del Codice Civile, rubricato "Effetti del beneficio di inventario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 490 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 490 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 490 c.c. "L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede".
Comma 2 dell'art. 490 c.c. "Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi".
Articolo 490 del Codice Civile: commento e spiegazione
In deroga al principio secondo il quale il debitore risponda delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fa' sì che l'erede risponda dei debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari e non anche con i propri beni, sia pure entro il valore di quelli ereditari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 490 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 490 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17212
"Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 luglio 2022, n. 23398
"In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata".
Corte di Cassazone, sezione TRI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22571
"In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20531
"L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità – mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 marzo 2018, n. 7477
"In tema di successioni "mortis causa", se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, per un debito del "de cuius", nei confronti dell'erede che abbia dichiarato di accettare col beneficio, non sono ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario, la limitazione della responsabilità ex art. 490 c.c. può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo".