L'articolo 489 del Codice Civile, rubricato "Incapaci", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 489 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 489 del Codice Civile:
"I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".
Articolo 489 del Codice Civile: commento e spiegazione
Ove il chiamato all'eredità sia un minore, un interdetto oppure un inabilitato, vi è l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio di inventario, a norma anche degli artt. 471 e 472 del Codice Civile.
La ragione della norma, che proroga sino a un anno dal venir meno dello stato di incapacità del termine per la redazione dell'inventario, è quella di accordare un'ulteriore e maggiormente significativa tutela all'incapace.
In questo modo è possibile rimediare all'eventuale inosservanza dei termini da parte del suo rappresentante.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 489 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 489 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 gugno 2019, n. 15267
"L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14442
"In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 settembre 2017, n. 21456
"L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24931
"In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, ove il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre – in base alla lettura coordinata degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis") e 484, 485 e 489 c.c. – dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi, o meno, nel possesso dei beni ereditari, sicché, ove detto termine scada dopo il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della l. n. 342 del 2000, sono applicabili le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'aliquota del 4 per cento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 marzo 2013, n, 7464
"In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 4 marzo 2011, n 5211
"In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre – in base alla lettura coordinata dell'art. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo "ratione temporis" vigente) e degli artt. 484, 485 e 489 cod. civ. – dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari".