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10 Febbraio 2024
11:00

Art. 487 c.c. “Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni”: commento e spiegazione semplice

L'art. 487 c.c., rubricato "Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 487 c.c. “Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 487 del Codice Civile, rubricato "Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 487 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 487 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 487 c.c. "Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto".

Comma 2 dell'art. 487 c.c. "Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice".

Comma 3 dell'art. 487 c.c. "Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità".

Articolo 487 del Codice Civile: commento e spiegazione

La disposizione non può essere applicata nel caso del legittimario pretermesso, ovvero quel legittimario escluso dalla successione testamentaria. Questi, non essendo chiamato all'eredità, non ha alcun potere di accettarla.

Nel caso in cui il chiamato all'eredità non sia in possesso dei beni ereditari, può compiere l'accettazione di cui all'art. 484 c.c. entro il normale termine di prescrizione del diritto.

Al fine di evitare di tenere in sospeso eccessivamente i terzi e gli ulteriori chiamati, è esperibile su istanza degli interessati una cd. actio interrogatoria al cui esito il giudice assegna un termine al chiamato ed entro il quale va compiuta l'accettazione beneficiata e la redazione dell'inventario.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 487 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 487 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26419
"Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14442
"In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24931
"In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, ove il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre – in base alla lettura coordinata degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis") e 484, 485 e 489 c.c. – dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi, o meno, nel possesso dei beni ereditari, sicché, ove detto termine scada dopo il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della l. n. 342 del 2000, sono applicabili le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'aliquota del 4 per cento".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 29 gennaio 2010, n. 2033
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art 485, primo comma, cod. civ. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25666
"In tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall'art. 31 comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 cod. civ., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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