L'articolo 485 del Codice Civile, rubricato "Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 485 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 485 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 485 c.c. "Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi".
Comma 2 dell'art. 485 c.c. "Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".
Comma 3 dell'art. 485 c.c. "Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice".
Articolo 485 del Codice Civile: commento e spiegazione
Tutelare l'integrità patrimoniale dell'erede da eventuali pregiudizi è l'oggetto della disciplina delineata dal legislatore, garantendo una forma di tutela anche verso l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.
Il termine fissato entro cui redigere l'inventario rappresenta una condicio sine qua non nel caso in cui l'erede intenda accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 4845 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 485 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26419
"Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15587
"In tema di successioni per causa di morte, l'"actio interrogatoria" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario".
Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30761
"L’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius".
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 10 agosto 2021, n 22571
"In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva".
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871
"Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".