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17 Dicembre 2023
11:00

Art. 484 c.c. “Accettazione col beneficio d’inventario”: commento e spiegazione semplice

L'art. 484 c.c., rubricato "Accettazione col beneficio d'inventario", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 484 c.c. “Accettazione col beneficio d’inventario”: commento e spiegazione semplice
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 484 del Codice Civile, rubricato "Accettazione col beneficio d'inventario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 484 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 484 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 484 c.c. "L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale".

Comma 2 dell'art. 484 c.c. "Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta , a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione".

Comma 3 dell'art. 484 c.c. "La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile".

Comma 4 dell'art. 484 c.c. "Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto".

Comma 5 dell'art. 484 c.c. "Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto".

Articolo 484 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'accettazione con beneficio di inventario nasce dall'esigenza di limitare la responsabilità dell'erede per i debiti del defunto.

Infatti, questa determina la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede sul cui patrimonio i creditori ereditari non potranno agire per il soddisfacimento del proprio credito.

Un simile effetto cd. segregativo mira anche a impedire, in ipotesi di eredità di incerta consistenza che l'erede rinunci in ogni caso e con il risultato di far gravare sullo Stato il compito della liquidazione.

L'eredità accettata con beneficio di inventario può seguire solo la procedura formale prevista ex artt. 484 ss. c.c.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 484 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 484 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 13 settembre 2023, n.  26419 
"Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi".

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17212
"Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34297
"La mancata richiesta all'assicuratore, da parte dell'assicurato, di rimborsare le spese (nella specie, il compenso spettante al consulente di parte) sostenute per resistere all'azione del danneggiato può integrare la trascuratezza del debitore che costituisce presupposto dell'azione surrogatoria (con cui il creditore è legittimato ad agire "in sostituzione" del debitore per conservare la garanzia patrimoniale), se si ingenera il pericolo che, a causa dell'inerzia, le ragioni creditorie possano essere frustrate; l'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore, trattandosi di circostanza neutra rispetto ai presupposti della surrogatoria e di istituto, finalizzato alla separazione del patrimonio degli eredi da quello del "de cuius" e alla sua liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale), che non impedisce l'incremento dell'asse ereditario mediante la riscossione di crediti (nel caso, l'indennizzo assicurativo) da parte degli eredi beneficiati o, nell'ipotesi di loro inerzia, per iniziativa dei creditori del defunto".

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22571
"In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva".

Cote di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2019, n. 19838
"Ai fini della verifica del decorso del termine di decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, rileva la data di redazione dello stesso e non quella del suo inserimento nel registro delle successioni; ove l'inventario sia stato effettuato dopo la dichiarazione, il pubblico ufficiale che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, fare inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15267
"L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20971
"Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede – condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione – e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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