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2 Dicembre 2023
15:00

Art. 482 c.c. “Impugnazione per violenza o dolo”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 482 c.c., rubricato "Impugnazione per violenza o dolo", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione I del Codice Civile. Vediamo il testo della norma, il commento e la spiegazione.

Art. 482 c.c. “Impugnazione per violenza o dolo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 482 del Codice Civile, rubricato “Impugnazione per violenza o dolo”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 482 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 482 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 482 c.c. "L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo".

Comma 2 dell'art. 482 c.c. "L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo".

Articolo 482 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore ha inteso tutelare la libertà insita del chiamato all'eredità, il quale ha diritto a tutti gli strumenti esperibili dall'ordinamento e posti a tutela in caso di dolo o violenza.

Per questa ragione, la norma dispone in ordine all'impugnazione dell'accettazione dell'eredità, la quale può compiersi sia che sia avvenuta in forma espressa (art. 475 c.c.), sia che in forma tacita (art. 476 c.c.). In assenza di un negozio, ove ricorra l'accettazione tacita, tale azione ha lo scopo di eliminare il comportamento dal quale discenda l'accettazione.

La formulazione della norma appare così generica da dover essere letta in combinata disposizione con l'articolo 1324 del Codice Civile e alle successive disposizioni in tema di dolo e violenza contrattuale.

E' possibile parlare di violenza sia con riferimento a quella fisica che a quella morale: sebbene la prima si esplichi in un vero e proprio costringimento fisico (per esempio, obbligare qualcuno a firmare contro la sua volontà guidando la mano sul foglio), la seconda invece attiene a una pressione psicologica esercitata sulla volontà del soggetto (come nel caso della minaccia).

Si parla invece di dolo ogni qualvolta vi sia un inganno idoneo a indurre il soggetto a concludere un negozio a condizioni che altrimenti non avrebbe mai accettato.

Infine, viene fissato il termine di prescrizione di 5 anni e posto così a garanzia degli interessi giuridici.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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