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30 Novembre 2023
17:00

Art. 481 c.c. “Fissazione di un termine per l’accettazione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 481 c.c., rubricato “Fissazione di un termine per l'accettazione”, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione I del Codice Civile. Vediamo la norma, la spiegazione, il commento e la casistica della giurisprudenza.

Art. 481 c.c. “Fissazione di un termine per l’accettazione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 481 del Codice Civile, rubricato “Fissazione di un termine per l'accettazione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 481 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 481c.c.:

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

Articolo 481 del Codice Civile: commento e spiegazione

Chiunque abbia interesse all’eredità – ovvero che si tratti di legatari, creditori ereditari, ulteriori chiamati, creditori personali dell’ulteriore chiamato, beneficiari di onere testamentario, esecutore testamentario, curatore dell’eredità giacente – può adire l’Autorità giudiziaria e chiedere la fissazione di un termine.

L’interessato esercita quindi la cd. actio interrogatoria, cosicché fissato il termine e decorso lo stesso, decada dal diritto di accettare.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 481 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 481 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15587
In tema di successioni per causa di morte, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 9 agosto 2022, n. 244884
In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. – con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità – non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 13 gennaio 2022, n. 969
In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33479
Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15664
L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 21 luglio 2020, n. 15463
L'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza”.

Nella specie, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dilazione per l'accettazione dell'eredità era stato reclamato non già davanti al tribunale in composizione collegiale ex art. 749, comma 3, c.p.c., ma alla corte d'appello, che lo aveva dichiarato inammissibile; la S.C., investita con regolamento di competenza, ha censurato la decisione nella parte relativa all'inammissibilità, rimettendo le parti davanti al giudice competente.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 giugno 2019, n. 16623
È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria – prevista dall'art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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