L’articolo 480 del Codice Civile, rubricato “Prescrizione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 480 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 480 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 480 c.c. “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni”.
Comma 2 dell’art. 480 c.c. “Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa”.
Comma 3 dell’art. 480 c.c. “Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno”.
Articolo 480 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore intende stabilire il termine entro cui è necessario esercitare il diritto di accettazione dell’eredità.
Il termine richiesto dalla legge è un termine ordinario, ovvero che si prescrive entro 10 anni e che decorre a partire dall’apertura della successione: vale a dire dalla morte del de cuius.
Sulla natura delle prescrizione dell’accettazione dell’eredità si contrappongono diversi orientamenti: il primo propende per l’accezione come termine di decadenza il quale demanderebbe il termine entro cui adempiere l’attività; il secondo invece come un vero termine di prescrizione e cioè posto a garanzia degli interessi giuridici.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 480 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 480 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15587
“In tema di successioni per causa di morte, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario”.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2725
“In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente”.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39340
“Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal de cuius".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15664
“L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 giugno 2020, n. 12646
“Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 giugno 2019, n. 17445
“Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 aprile 2018, n. 9980
“In mancanza di limitazioni normative, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità: pertanto, il convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari può, in virtù di tale sola circostanza e senza che sia necessario che in proprio favore si sia compiuta l'usucapione, opporre la relativa eccezione a qualunque chiamato all'eredità”.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 2 agosto 2017, n. 19303
“In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 2017, n. 4695
“In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto”.