L’articolo 479 del Codice Civile, rubricato “Trasmissione del diritto di accettazione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 479 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 479 c.c.:
Comma 1 dell’art. 479 c.c. “Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”.
Comma 2 dell’art. 479 c.c. “Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato”.
Comma 3 dell’art. 479 c.c. “La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta”.
Articolo 479 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma intende individuare i soggetti ai quali possa essere devoluta l’eredità, qualora il chiamato perisca prima di averla accettata.
La disciplina, quindi, trova applicazione qualora il cd. trasmittente (ovvero il chiamato all’eredità), muoia dopo che sia stata aperta la successione del de cuius ma prima di averla potuta accettare. Sulla scorta di ciò, il diritto di accettazione del de cuius originario rientra nel patrimonio del trasmittente e, alla sua morte, diviene ricompreso tra i diritti interessati dalla successione.
E’ bene ricordare che, all'apertura della successione, il chiamato è titolare di due distinte situazioni e non anche immediatamente dell’intera eredità:
- ai sensi dell’art. 460 c.c., il potere di amministrare l’eredità;
- il diritto potestativo di accettare l’eredità.
La trasmissione opera come eccezione al principio di indisponibilità della delazione con la conseguenza che vengono originati due diritti di accettare l’eredità.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 479 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 479 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 marzo 2023, n. 9066
“L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 2 agosto 2017. n. 19303
“In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato”.
Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 9 ottobre 2014, n. 21394
“In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.”
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 luglio 2000, n. 9286
“In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità”.