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22 Novembre 2023
15:00

Art. 476 c.c. “Accettazione tacita”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 476 c.c., rubricato "Accettazione tacita", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione I del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento con spiegazione, ma anche la casistica della giurisprudenza.

Art. 476 c.c. “Accettazione tacita”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 476 del Codice Civile, rubricato “Accettazione tacita”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 476 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 476 del Codice Civile:

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

Articolo 476 del Codice Civile: commento e spiegazione

L’accettazione tacita non ha natura negoziale, bensì di atto giuridico in senso stretto.

La conseguenza è l’irrilevanza della volontà degli effetti giuridici: in questa direzione, perciò, non occorre che il chiamato all’eredità, compiendo un dato atto, volesse proprio accettare l’eredità, ma è sufficiente che abbia realmente voluto tenere quel dato comportamento che, per sua natura, implica necessariamente la volontà di accettare.

Alla luce di ciò, l’accettazione tacita è anche detta  per “facta concludentia”, proprio perché desumibile incontrovertibilmente da comportamenti, atti e gesti univocamente testimonianti la volontà di natura giuridica.

Sono esempi di accettazione tacita: il compimento di atti di disposizione dei beni ereditari oppure il pagamento del chiamato dei debiti ereditari compiuto con il denaro dell’eredità.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 476 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 476 c.c.

Tribunale di Benevento, sezione 1, sentenza 9 marzo 2023
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita ed è tacita (o cd. implicita) quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Si tratta di un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare. In particolare, il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l'espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, essere ricondotto "tout court" all'adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35466
La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all'eredità del "de cuius", non implica accettazione dell'eredità stessa; va infatti considerato che l'accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30761
L’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 agosto 2022, n. 24836
In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità”.

Tribunale di Treviso, sentenza 9 febbraio 2022
L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 30 novembre 2021, n. 37369
In tema d'imposta di bollo, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, avente titolo in un atto di compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta fissa di cui all'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, non trovando applicazione il regime esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 previsto esclusivamente per gli atti di trasferimento elencati nei precedenti commi 1 e 2”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22730
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5569
L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23989
Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità abbia impugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualità di erede dell'originario debitore, senza contestare l'assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trattandosi di un comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20878
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario – tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere – ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871
Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15663
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2019, n. 19833
L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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