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29 Novembre 2023
11:00

Art. 475 c.c. “Accettazione espressa”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 475 c.c., rubricato "Accettazione espressa", rientra nel Libro I, Titolo I, Capo V, Sezione I del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento e la spiegazione, ma anche la casistica della giurisprudenza.

Art. 475 c.c. “Accettazione espressa”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 475 del Codice Civile, rubricato “Accettazione espressa”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 475 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 475 del Codice Civile:

Comma 1 dell’art. 475 c.c. “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.

Comma 2 dell’art. 475 c.c. “E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine”.

Comma 3 dell’art. 475 c.c. “Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”.

Articolo 475 del Codice Civile: commento e spiegazione

L’accettazione espressa costituisce un negozio giuridico unilaterale, consistente in una dichiarazione irrevocabile, e dopo aver accettato l’eredità non è più possibile rinunciarvi. Inoltre, ha carattere non recettizio e quindi ha effetto immediatamente e ciò indipendentemente dalla conoscenza di eventuali interessati.

Si definisce espressa quando questa risulti esplicitamente da una dichiarazione scritta del chiamato all’eredità in cui manifesti apertis verbis la volontà di accettare e, quindi, di assumere il titolo di erede.

In quanto tale, l’accettazione non può essere parziale dal momento che la delazione è unica e inscindibile.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 475 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 475 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2725
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 11 agosto 2012, n. 22730
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 21 settembre 2020, n. 19711
Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15663
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 25 giugno 2020, n. 12675
In tema di mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, il decesso dell'assistito non preclude il diritto del difensore di pretendere dalla controparte, quale coerede dell'assistito, le competenze maturate nei confronti del "de cuius"; trattandosi di un debito della massa, infatti, al difensore creditore non è opponibile il rapporto interno tra "de cuius" ed eredi, restando irrilevante nei suoi confronti che l'esecuzione del contratto si sia posta in contrasto con l'interesse degli eredi o di uno degli eredi dell'assistito”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2019, n. 19833
L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”.

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 2 febbraio 2019, n. 5967
L'esigibilità dell'indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del "de cuius", svincolata a favore di quest'ultimo, non è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'erede, dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, in quanto, in un'ottica costituzionalmente orientata, il ristoro della perdita del diritto di proprietà, cui il pagamento dell'indennità è diretto, non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria, la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4843
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16814
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 6 giugno 2018, n. 14499
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 24 aprile 2018, n. 10060
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5247
In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 aprile 2013, n. 8529
L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 febbraio 2012, n. 2983
La speciale normativa dettata in tema di maso chiuso, per effetto della legge della Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, non sottrae il bene alla successione ereditaria, ma impone unicamente di considerarlo, nella divisione del patrimonio ereditario, come unità indivisibile e di assegnarlo ad un unico erede o legatario, operando i criteri legali di determinazione dell'assuntore solo in mancanza di testamento e di un accordo tra i chiamati alla successione legittima. Ne consegue che nulla vieta ai coeredi, nell'esercizio della loro autonomia privata, di inserire nell'accordo divisorio, che porta allo scioglimento della comunione ereditaria ed all'individuazione dell'assuntore del maso, un elemento accidentale quale una condizione”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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