L’articolo 473 del Codice Civile, rubricato “Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 473 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 473 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 473 c.c. “L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario”.
Comma 2 dell’art. 472 c.c. “Il presente articolo non si applica alle società”.
Articolo 473 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore intende tutelare i soggetti ritenuti “deboli” da quegli effetti patrimoniali che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli alla semplice accettazione dell’eredità.
Lo scopo della norma è quindi quello di salvaguardare i patrimoni di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, imponendo l’obbligo di poter accettare l’eredità soltanto con beneficio di inventario
Qualunque altra forma di accettazione diviene pertanto inefficace ed esula dalla possibilità di acquistare l’eredità alternativamente.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario impedisce la confusione patrimoniale tra i beni dell’erede e quelli del de cuius, ostacolando eventuali situazioni patrimoniali per le quali il valore dei debiti possa superare l’attivo ereditario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 473 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 473 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14442
“In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 aprile 2017, n. 9514
“L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l'art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d'inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24813
“L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del de cuius. Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ. a tutela dei creditori del de cuius".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 febbraio 2007, n. 4779
“Con riferimento all'accettazione dell'eredità da parte delle persone giuridiche, l'articolo 13 della legge 15 maggio 1997 n.127, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000 n.192, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17 cod. civ. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge n.127 del 1997, non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l'autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, "ratione temporis", l'articolo 17 cod. civ., che prescriveva a tal fine l'autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all'efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale autorizzazione non fosse intervenuta”.