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15 Novembre 2023
17:00

Art. 472 c.c. “Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 472 c.c., rubricato “Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati”, rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione I del Codice Civile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 472 c.c. “Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 472 del Codice Civile, rubricato “Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 472 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 472 del Codice Civile:

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'art. 394”.

Articolo 472 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore intende tutelare i soggetti ritenuti “deboli” da quegli effetti patrimoniali che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli alla semplice accettazione dell’eredità.

Per questa ragione la norma impone l’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel caso dei minori emancipati e degli inabilitati.

Da un lato, infatti, l’emancipazione riconosce al minorenne che abbia compiuto 16 anni una capacità giuridica limitata; dall’altro lato la dichiarazione di inabilitazione riconosce delle condizioni fisiche o mentali per le quali il soggetto non sia completamente in grado di curarsi di se stesso.

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario impedisce la confusione patrimoniale tra i beni dell’erede e quelli del de cuius, poichè l’obbligo affonda le sue ragioni nel voler proteggere il patrimonio di soggetti incapaci da eventuali situazioni patrimoniali per le quali il valore dei debiti possa superare l’attivo ereditario.

Seppure intervenisse un’accettazione pura e semplice, la stessa sarebbe nulla poichè contraria alla norma imperativa.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 472 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 472 c.c.

Corte di Cassazione, sezione L, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5049
L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 febbraio 1974, n. 394
Il diritto al risarcimento del danno sorge soltanto con il verificarsi concreto di un pregiudizio attuale e solo da tale momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione. Pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dal creditore di minori per l'omessa inclusione nell'inventario di alcuni beni mobili ereditari spettanti ai minori stessi, data l'insufficienza degli altri beni dei debitori a garantire l'integrale soddisfacimento del credito, decorre dalla data di accertamento di tale insufficienza, coincidente con quella della conclusione del relativo processo esecutivo e non dalla consumazione dell'illecito consistente nella suddetta omissione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 aprile 1969, n. 1144
"Poiché le eredità devolute ai minori possono essere validamente accettate solo dai loro legittimi rappresentanti, in Forma espressa e col beneficio d'inventario (art.471 e 472 cod.civ.), ne deriva che qualsiasi altra forma di accettazione, espressa o tacita, nei loro confronti e improduttività di effetti giuridici e, quindi, inidonea a conferire loro la qualità di erede. In questo caso il minore resta nella posizione di chiamato, fin quando conserverà il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 maggio 1967, n. 881
"L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non con il beneficio di inventario, ed ogni altra Forma di aditio e improduttiva di effetti giuridici, in quanto non vale a conferire al minore la qualità di erede ed a fargli acquistare la titolarità dei beni relitti dal de cuius”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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