L’articolo 471 del Codice Civile, rubricato “Eredità devolute a minori o interdetti”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 471 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 471 del Codice Civile:
“Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374”.
Articolo 471 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore intende tutelare i soggetti ritenuti “deboli” da quegli effetti patrimoniali che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli alla semplice accettazione dell’eredità.
Ai fini di evitare acquisti di eredità non convenienti da parte di determinati soggetti non pienamente in grado di esprimere valutazioni obiettive, l’accettazione con beneficio di inventario, di regola facoltativa (ex art. 470 c.c.), si ritiene invece essere obbligatoria con riferimento alle persone giuridiche o agli enti non riconosciuti che, in alternativa, potranno solo rinunciare all’eredità.
Tale obbligo risiede nella ragione di voler tutelare il patrimonio dei soggetti incapaci da eventuali eredità che possano rivelarsi dannose per il valore di debiti superiore ai crediti.
L’accettazione con beneficio di inventario, infatti, consegue come risultato l’impedire la confusione patrimoniale tra i beni del de cuius e quelli del chiamato all’eredità.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 471 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 471 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15267
“L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 settembre 2017, n. 21456
“L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore”.
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 4 marzo 2011, n. 5211
“In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre – in base alla lettura coordinata dell'art. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo "ratione temporis" vigente) e degli artt. 484, 485 e 489 cod. civ. – dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari”.
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25666
“In tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall'art. 31 comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 cod. civ., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2211
“L'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hereditatis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 luglio 2000, n. 9648
“L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorchè questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 15 maggio 1984, n. 2936
“L'autorizzazione alla continuazione dell'impresa nell'interesse del minore richiesta dall'art.. 320, comma quinto, cod. civ., perché questi possa acquistare la qualità di imprenditore, attesa la funzione dell'intera disciplina contenuta nella norma anzidetta, diretta a garantire la conservazione ed un'oculata gestione dei beni costituenti il patrimonio del minore, presuppone che l'azienda cui si riferisce l'impresa da continuare faccia già parte del patrimonio dell'incapace, e quindi, ove si tratti di azienda devoluta al minore per successione ereditaria, che l'eredità sia stata accettata dal rappresentante legale con beneficio d'inventario; sicché, ove il tribunale autorizzi la continuazione di un'impresa relativa a beni aziendali che non sono di proprietà del minore perché fanno parte di una successione rispetto alla quale non è intervenuta l'accettazione beneficiata, il provvedimento autorizzativo, riguardando in sostanza non la mera continuazione di un'impresa preesistente ma l'esercizio di una nuova impresa, è invalido per difetto dell'accennato presupposto essenziale, e quindi, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento del minore in cui si contesti che quest'ultimo abbia acquistato la qualità d'imprenditore, deve essere disapplicato dal giudice del merito. Né in senso contrario può spiegare alcun rilievo la circostanza che il rappresentante legale del minore abbia svolto nel suo nome ed interessi atti di gestione dell'impresa in pendenza della procedura di accettazione dell'eredità, perché il chiamato, o il suo rappresentante legale, può compiere soltanto atti con finalità puramente conservative del patrimonio ereditario previa autorizzazione del giudice tutelare: atti che, quindi, non possono anticipare l'effetto di fare acquistare al minore la qualità di imprenditore, giuridicamente possibile solo quando la fattispecie da cui dipende si sia perfezionata”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 ottobre 1981, n. 5327
"La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ., l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 dello stesso codice, da parte dell'erede minore; né, ai fini della validità del pagamento compiuto dal debitore, occorre che il legale rappresentante sia stato autorizzato dal giudice tutelare, essendo l'intervento di questo necessario solo in un momento successivo, per la determinazione dell'impiego della somma riscossa”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 ottobre 1977, n. 4428
“Le dichiarazioni di debito rese in Sede di verbale d'inventario, da parte del legale rappresentante dell'erede minore accettante con beneficio, configurano Atti dovuti, con funzione dichiarativa e descrittiva di una situazione patrimoniale, i quali prescindono da ogni ammissione dell'attuale vigenza del corrispondente credito, o volonta di futuro adempimento. Dette dichiarazioni, pertanto, non sono qualificabili come riconoscimento di debito, al fine dell’interruzione della prescrizione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 aprile 1969, n. 1144
"Poiché le eredità devolute ai minori possono essere validamente accettate solo dai loro legittimi rappresentanti, in Forma espressa e col beneficio d'inventario (art.471 e 472 cod.civ.), ne deriva che qualsiasi altra Forma di accettazione, espressa o tacita, nei loro confronti e improduttività di effetti giuridici e, quindi, inidonea a conferire loro la qualita di erede. In questo caso il minore resta nella posizione di chiamato, fin quando conserverà il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità”.