L’articolo 470 del Codice Civile, rubricato “Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L’accettazione dell’eredità, che produce l’effetto dell’acquisto, consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 470 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 470 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 470 c.c. “L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario”.
Comma 2 dell’art. 470 c.c. “L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”.
Articolo 470 del Codice Civile: commento e spiegazione
L’eredità non può essere acquistata automaticamente ma occorre che il chiamato, cioè il successibile, risponda oltre l’attivo ereditario (secondo la locuzione latina, ultra vires) delle obbligazioni e dei pesi ereditari. A patto che l’eredità non sia stata accettata con beneficio di inventario.
L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio e irrevocabile in forza del quale, a partire dal momento dell’apertura della successione (ex artt. 459 c.c. e ss.), il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede.
Di prassi, l’accettazione consegue l’effetto per il quale il patrimonio proveniente dal de cuius e quello dell’erede si confondono. Quindi, l’erede dovrà rispondere anche oltre il valore delle obbligazioni e dei pesi ereditari pervenutigli per la successione, salvo che non abbia deciso di accettare con beneficio di inventario.
Ai sensi degli artt. 484 e seguenti del Codice Civile, si rinviene la disciplina dell’accettazione con beneficio di inventario e il cui obiettivo è quello di evitare la confusione patrimoniale tra beni del de cuius e quelli dell’erede.
Il chiamato all’eredità ha, quindi, la facoltà di rispondere con accettazione beneficiata, a differenza di altri soggetti. Sono invece obbligati all’accettazione con beneficio di inventario:
- i minori, ex art. 2 c.c.;
- gli interdetti, ex art. 414 c.c.;
- i minori emancipati, ex artt. 390 c.c. e ss.;
- gli inabilitati, ex artt. 415 c.c. e ss.;
- le persone giuridiche, ex artt. 11 c.c. e ss.;
- le associazioni e le fondazioni, ex artt. 14 c.c. e ss.;
- gli enti non riconosciuti, ex artt. 36 c.c. e ss.
Infine, si ritiene nulla la condizione del testatore attraverso cui venga vietata la possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, così come previsto dall’art. 634 del Codice Civile.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 470 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 470 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17212
“Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo de cuius".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 19 dicembre 2022, n. 37064
“Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti”.
Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30761
“L’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius”.
Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 24 luglio 2020, n. 15871
“Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili”.
Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5967
“L'esigibilità dell'indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del "de cuius", svincolata a favore di quest'ultimo, non è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'erede, dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, in quanto, in un'ottica costituzionalmente orientata, il ristoro della perdita del diritto di proprietà, cui il pagamento dell'indennità è diretto, non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria, la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale”.
Corte di Cassazione, sezione 6 2, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21940
“In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente”.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 30 agosto 2018, n. 21436
“In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentando un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”.
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16814
“Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.