L'art. 47 della Costituzione italiana si trova nella Parte I, Titolo III: "Rapporti economici" e stabilisce che la Repubblica tutela e incoraggia il risparmio in tutte le sue forme.
Lo Stato disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all'investimento azionario.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 47 della Costituzione italiana:
"Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 47 della Costituzione italiana.
Art. 47 della Costituzione: tutela del risparmio
All'art. 47 della Costituzione viene stabilito il dovere per lo Stato di tutelare e incoraggiare il risparmio in ogni sua forma.
Lo Stato deve, inoltre, disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito.
Deve essere poi favorito l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all'investimento azionario diretto e indiretto nell'ambito dei grandi complessi produttivi del Paese.
La materia della tutela del risparmio è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e della Costituzione.
Nel Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB) viene attribuita al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie.
Alle sedute del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR.
La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti e adotta i provvedimenti di sua competenza.
I poteri di vigilanza in materia di investimenti, invece, sono esercitati dalla Consob che, tra l'altro, è tenuta a verificare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori in materia finanziaria.