L’articolo 469 del Codice Civile, rubricato “Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo IV – Della rappresentazione.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Nel caso della rappresentazione si intende l’istituto giuridico che consente al soggetto chiamato all’eredità, non intenzionato o nell’impossibilità di accettarla, di far subentrare il suo discendente nella qualità di rappresentante.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 469 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 469 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 469 c.c. “La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe”.
Comma 2 dell’art. 469 c.c. “La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe”.
Comma 3 dell’art. 469 c.c. “Quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi”.
Comma 4 dell’art. 469 c.c. “Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”.
Articolo 469 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore ha voluto descrivere concretamente le modalità attraverso cui opera l’istituto della rappresentazione tra i discendenti e le modalità di suddivisione della quota tra più aventi diritto.
Mentre la successione legittima non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado, la rappresentazione opera all’infinito.
E’ irrilevante, inoltre, il diverso numero o grado di parentela dei rappresentanti con il de cuius.
La norma evidenzia anche il caso di unicità della stirpe, ovvero la presenza di un unico figlio da parte del rappresentato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 469 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 469 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2020, n. 15764
“Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 gennaio 2020, n. 139
“Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 dicembre 2019, n. 33438
“Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti”.