L’articolo 467 del Codice Civile, rubricato “Nozione”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo IV – Della rappresentazione.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Nel caso della rappresentazione si intende l’istituto giuridico che consente al soggetto chiamato all’eredità, non intenzionato o nell’impossibilità di accettarla, di far subentrare il suo discendente nella qualità di rappresentante.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 467 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 467 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 467 c.c. “La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi o naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”.
Comma 2 dell'art. 467 c.c. “Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
Articolo 467 del Codice Civile: commento e spiegazione
L’istituto intende tutelare la famiglia del de cuius, in modo da consentire al figlio o al fratello di questi, che non può o non vuole accettare il lascito testamentario.
La disposizione quindi assicura il dare effetto alla presunta volontà del testatore il quale, di fronte all’impossibilità di un soggetto di accettare l’eredità, avrebbe preferito avvantaggiare i discendenti di lui piuttosto che altre persone.
La rappresentazione opera solo nei casi di assenza del chiamato, di sua premorienza o indennità, di rinuncia all’eredità oppure perdita del diritto di accettare per decadenza o prescrizione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 467 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 467 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813
“Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis”.
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 27 aprile 2023, n. 11101
“Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 marzo 2003, n. 9066
“L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della transmissio delationis".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
“La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione”.
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421
“Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20024
“In tema di divisione dell'asse ereditario, qualora l'erede convenuto, in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius", chieda l'adempimento dei diritti di credito da questo vantati nei confronti di altro coerede, può esperire l'azione di petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, assumendo natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria”.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2914
“La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato”.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24216
“In tema di maso chiuso, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti preferenziali posti dall'art. 14 l.p. Bolzano n. 17 del 2001 per l'assunzione del maso stesso, non rileva, in caso di vocazione per rappresentazione, la posizione del rappresentato, ma quella del rappresentante, poiché l'istituto in questione, diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, è ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 marzo 2018, n. 6747
“La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità”.
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 10 marzo 2008, n. 6327
“In tema di imposta sulle successioni, secondo l'art .7 del d.lgs. n. 346 del 1990 presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede; se si realizza ex art. 467 cod. civ., come nella specie, il fenomeno giuridico della rappresentazione (per avere l'ascendente rinunziato al diritto di accettare l'eredità), il discendente subentra al suo genitore quale chiamato all'eredità del nonno, divenendo soggetto passivo della imposta di successione, essendo irrilevante che la predetta rinuncia sia stata impugnata dal curatore sul presupposto che sia stata resa da un soggetto dichiarato fallito, in quanto il regime delle limitate incapacità di cui all'art. 46 legge fall. non priva il fallito dell'esercizio di un siffatto diritto di natura strettamente personale; ne consegue la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni in dipendenza della denuncia di successione, poiché il rinunciante deve essere ritenuto dotato di piena capacità di agire”.