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9 Novembre 2023
11:00

Art. 466 c.c. “Riabilitazione dell’indegno”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 466 c.c., rubricato “Riabilitazione dell'indegno", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo III del Codice Civile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 466 c.c. “Riabilitazione dell’indegno”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 466 del Codice Civile, rubricato “Riabilitazione dell'indegno”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell’indegnità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 466 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 466 del Codice Civile:

Comma 1 dell’art. 466 c.c. “Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento”.

Comma 2 dell’art. 466 c.c. “Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria”.

Articolo 466 del Codice Civile: commento e spiegazione

La riabilitazione è il negozio giuridico formale (atto pubblico o testamento), pubblico e irrevocabile, mediante il quale il de cuius perdona il soggetto indegno e rendendo così irrilevanti i comportamenti tenuti e considerati sul piano giuridico-successorio.

Può trattarsi di un atto:

  • irrevocabile, poichè si fonda sul perdono;
  • formale, dal momento che richiede una forma ex lege a pena di nullità;
  • personale, giacchè non ammette rappresentanza;
  • post mortem, in quanto ha natura non patrimoniale.

Il presupposto fondante della riabilitazione è che il testatore sia a conoscenza della condotta dell’indegno, o meglio delle cause della dichiarata indegnità e che, prima della morte del testatore, scelga di riabilitare il soggetto. Il risultato è reintegrativo rispetto agli effetti del testamento.

Il primo comma richiama la cd. riabilitazione totale e in forza della quale l’indegno può acquistare l’eredità nella sua interessa.

Il secondo comma fa invece riferimento alla riabilitazione parziale.

La riabilitazione può essere effettuata in forma espressa ma anche tacita, cioè – pur riconoscendo l’indegnità del soggetto – disponendo egualmente a suo favore un lascito testamentario.

L’indegno riabilitato tacitamente, tuttavia, non ha la possibilità di impugnare il testamento per l’eventuale violazione della sua quota di legittima.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 466 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 466 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 29 dicembre 2020, n. 37607
La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria – intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione – poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 giugno 2005, n. 13738
In tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est"con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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