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8 Novembre 2023
9:00

Art. 465 c.c. “Indegnità del genitore”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 465 c.c., rubricato “Indegnità del genitore”, rientra nel Libro II, Titolo I Capo III del Codice Civile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 465 c.c. “Indegnità del genitore”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 465 del Codice Civile, rubricato “Indegnità del genitore”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell’indegnità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 465 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 465 del Codice Civile:

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori”.

Articolo 465 del Codice Civile: commento e spiegazione

La ratio della norma affonda le sue radici nella volontà di privare il soggetto indegno di qualunque tipo di vantaggio patrimoniale derivato o derivante dall’accettazione dell’eredità e che poi sia venuta meno per la dichiarata indegnità.

I casi di indegnità, cioè che sono motivi di esclusione dall’eredità, sono quelli tassativamente elencati all’art. 463 c.c., ovvero:

  • chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere l'ereditando o uno stretto congiunto;
  • chi abbia attentato all’integrità morale del de cuius;
  • chi abbia messo a repentaglio la libertà di testare del de cuius;
  • il decaduto dalla responsabilità genitoriale;
  • chi abbia celato, soppresso o alterato il testamento;
  • chi ha indotto con violenza o solo il testatore a modificare o revocare il testamento;
  • chi abbia formato un testamento falso.

Quanto esplicitato all’art. 465 c.c. intende escludere che il soggetto indegno – genitore di colui il quale sia chiamato all’eredità – possa esercitare un potere di gestione e amministrazione sui beni pervenuti al figlio in virtù della successione testamentaria.

La norma infatti rappresenta una forma ulteriore di cautela che possa escludere qualunque vantaggio, anche se indiretto, per l'indegno: grazie alla previsione il genitore perde il diritto di usufrutto legale e l’amministrazione dei beni ereditari di cui è dichiarato indegno.

L’usufrutto legale, oggetto degli artt. 324 e 327 del Codice Civile, è di competenza dei genitori o di colui il quale eserciti la potestà genitoriale, sui beni del minore. In questo modo, il genitore può utilizzare i proventi patrimoniali del figlio nei limiti dei bisogni familiari.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 465 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 465 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 febbraio 2005, n. 3096
La sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, pertanto l'erede indegno che abbia  goduto dell'eredità del de cuius deve restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione. La circostanza che la sentenza operi ex tunc impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui, non può l'indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio. E' possibile procedere all'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell'indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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